Costituire una Società
Atto costitutivo
Le persone che intendono costituire una società devono concludere dal notaio, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, un contratto di società (anche detto atto costitutivo) attraverso il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Oggi è ammessa anche la costituzione di una società da parte di una sola persona, sia nella forma della società per azioni, sia di società a responsabilità limitata.
L’atto notarile contiene dati certi e attendibili grazie al controllo di legalità preventivo effettuato dal notaio e, una volta iscritto nel Registro delle Imprese, produce i suoi effetti nei confronti di tutti (tecnicamente definiti terzi). A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria, è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per tutti gli atti societari, non solo l’atto costitutivo, predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.
Il notaio, inoltre, ha una preparazione specifica in materia societaria e, intervenendo per legge in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle parti, è in grado di consigliare i futuri soci nella stesura dell’atto costitutivo e dei patti sociali contemperando gli interessi in campo per evitare futuri contenziosi. Nella stesura dell’atto costitutivo, quindi, tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti interessati e dei riflessi che la costituzione e l’attività della società produrrà sul loro assetto patrimoniale (come, per esempio, la successione).
Oggetto sociale
Chi costituisce una società con scopo di lucro vuole produrre degli utili esercitando, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica che costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza dell’atto costitutivo e dello statuto. L’attività economica che svolge la società deve essere un’attività produttiva, a contenuto patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Quindi non può limitarsi al mero godimento di beni perché, altrimenti, si avrebbe una comunione.
Conferimenti
I conferimenti sono le prestazioni a cui i soci si obbligano con il contratto di società.
In generale, può costituire oggetto di conferimento da parte dei soci qualsiasi bene che abbia un valore economico: denaro, beni in natura, beni mobili, beni immobili, beni materiali o immateriali (come i marchi, ad esempio) ma anche crediti, rami di aziende o aziende intere, nonché prestazioni di attività lavorativa, sia manuale sia intellettuale.
I beni possono essere trasferiti alla società in proprietà oppure anche solo concessi in godimento (affitto, locazione).
I conferimenti costituiscono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. La differenza tra attività e passività viene definita “patrimonio netto”. Il patrimonio della società svolge una funzione di garanzia generale per i creditori: quando la società risulta inadempiente, i creditori possono agire in giudizio per il soddisfacimento sul suo patrimonio.
Il capitale sociale esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società. Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano valore monetario pari a 100.
Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo (il patrimonio sociale, invece varia continuamente).