Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024.
Il nuovo regolamento definisce, all’art. 11, la procedura di iscrizione al RASD delle ASD con personalità giuridica, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, che ha introdotto la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche, di acquisire la personalità giuridica, in deroga all’ordinario procedimento disciplinato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il comma 2 del citato art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina gli adempimenti a carico del notaio, stabilendo quanto segue: «Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».
Per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle ASD già iscritte al RASD, il successivo comma 3 prevede che queste «devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell’articolo 6».
L’art. 14 d.lgs. 39/2021 reca, inoltre, la disciplina per l’iscrizione al RNASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica, in quanto iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS, che intendano acquisire la qualifica di ASD.
Per le prime, il comma 1-ter dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 sancisce la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RASD. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 361/2000. Dell’avvenuta iscrizione al RASD nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio competente, entro quindici giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS, il comma 1-quater dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 stabilisce che in caso di iscrizione al RASD rimane efficace l’iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina, poi, la cancellazione d’ufficio dal RASD dell’associazione quale persona giuridica. L’ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all’ufficio competente del RASD ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.
In attuazione di quanto sopra, il nuovo Regolamento del Dipartimento per lo Sport dispone, all’art. 11, quanto segue:
«Articolo 11 – Riconoscimento della personalità giuridica
1) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l’associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:
a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante.
Inoltre, l’associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica, di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell’atto.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.
2) Sono a carico del notaio i seguenti adempimenti:
a) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica, deve:
– trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);
– depositare la documentazione in oggetto, entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del presente Regolamento;
b) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al Registro e per le associazioni iscritte nel Registro ai sensi dell’art. 6, co. 2 del presente Regolamento, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del presente Regolamento;
c) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2021, in caso di successive modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’atto modificativo.
Nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica, gli amministratori dell’associazione sportiva dilettantistica o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono richiedere all’ufficio del Registro competente di disporre l’iscrizione nel Registro. Se, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione, o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.
Laddove venga meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all’ufficio del Registro.
Per le associazioni sportive dilettantistiche già in possesso della personalità giuridica al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, sarà cura del Dipartimento per lo Sport comunicare l’avvenuta l’iscrizione al Registro, nonché l’eventuale successiva cancellazione, entro quindici giorni, a mezzo PEC, alla Prefettura, o alla Regione o Provincia autonoma competente.
3) Per gli enti già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS, la cancellazione da tale registro determina la cancellazione d’ufficio dal Registro dell’ente quale persona giuridica. L’ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all’ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri».
Da segnalare come, con riferimento agli enti con personalità giuridica preesistenti e già iscritti al RASD, il comma 3 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 disponga che «Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell’articolo 6». La norma richiamata stabilisce, a sua volta, che «Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente».
(di Daniela Boggiali, da CNN Notizie del 30 gennaio 2024)