Il decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “decreto omnibus“) ha disciplinato una nuova proroga dei termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali agli effetti delle plusvalenze.
L’art. 7 comma 3 dispone infatti che “all’articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»”.
L’art. 1, comma 52, l. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) aveva previsto per i terreni (edificabili e con destinazione agricola) e le partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2024 la facoltà di rideterminare il valore di acquisto, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), t.u.i.r., mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, con aliquote fissate nella misura del 16 per cento del valore rideterminato.
Ai sensi del comma 52 citato i termini per la perizia di stima e il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata in caso di rateazione) erano fissati al 30 giugno 2024.
A seguito della riapertura dei termini di cui al decreto legge omnibus, ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei suddetti terreni e partecipazioni (posseduti al 1° gennaio 2024):
- la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2024;
- le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2024.